Comunicato CREA 18 marzo 2026: Gestione presenze/assenze su piattaforma Juppiter
In riferimento alla circolare del Direttore Generale prot. CREA.REGISTRO UFFICIALE.0016526 dell’11 marzo 2026, relativa alla rilevazione delle presenze tramite badge e alla gestione delle assenze e dello straordinario mediante piattaforma Juppiter, si rileva che il suo contenuto, ove inteso come applicabile anche al personale dei livelli I-III, si pone in contrasto con la disciplina contrattuale speciale vigente per ricercatori e tecnologi.
Per il personale di ricerca, infatti, il CCNL di comparto non prevede un regime ordinario di eterodirezione dell’orario assimilabile a quello del restante personale, ma riconosce espressamente l’autonoma determinazione del tempo di lavoro, fermo restando il monte medio previsto contrattualmente.
La presenza in servizio deve essere correlata in modo flessibile alle esigenze dell’attività scientifica e tecnologica, agli incarichi affidati e all’organizzazione della struttura, mentre l’attività svolta fuori sede continua a essere regolata mediante autocertificazione mensile.
In tale quadro, appare particolarmente problematico e non conforme alla disciplina contrattuale applicabile ai ricercatori e tecnologi il passaggio della circolare che recita: “Ciò premesso, si ricorda a tutto il personale che è obbligo del dipendente comunicare in tempo utile l’assenza al datore di lavoro e inserire nella piattaforma Juppiter il giustificativo dell’assenza prima della sua fruizione, per permetterne la tempestiva validazione da parte del responsabile o suo delegato”.
Tale formulazione, in quanto riferita indistintamente a “tutto il personale”, introduce anche per i ricercatori e tecnologi un obbligo di preventiva giustificazione e validazione dell’assenza che non risulta in linea con il regime contrattuale proprio dei livelli I-III.
In particolare, la pretesa di imporre l’inserimento anticipato del giustificativo sulla piattaforma Juppiter si traduce, di fatto, in un meccanismo autorizzatorio preventivo incompatibile con l’autonoma determinazione del tempo di lavoro riconosciuta dal CCNL al personale di ricerca.
La circolare si presta, quindi, a un’interpretazione illegittimamente estensiva, idonea a comprimere il regime giuridico speciale dei ricercatori e tecnologi e ad alterare, per via amministrativa interna, prerogative espressamente riconosciute dalla contrattazione collettiva di comparto che costituiscono elementi essenziali e qualificanti della funzione di ricerca.
Per tali ragioni, la circolare in oggetto non si può applicare ai ricercatori e tecnologi nella parte in cui richiama obblighi di preventiva comunicazione, inserimento anticipato del giustificativo di assenza, validazione preventiva da parte del responsabile e, più in generale, modalità di gestione del tempo di lavoro incompatibili con la disciplina speciale dei livelli I-III.
I ricercatori e tecnologi, quindi, non sono tenuti a rispettarne le indicazioni.
Ad ogni modo, al fine di evitare futuri equivoci, riteniamo necessario ribadire quanto segue:
- l’utilizzo del badge e della piattaforma Juppiter, per il personale di ricerca, ha esclusiva finalità amministrativa di registrazione di presenze e assenze e non può costituire strumento di assoggettamento a un orario rigidamente predeterminato;
- resta integralmente ferma l’autonoma determinazione del tempo di lavoro riconosciuta dal CCNL ai ricercatori e tecnologi;
- non è applicabile ai ricercatori e tecnologi l’obbligo di inserire anticipatamente nella piattaforma Juppiter il giustificativo dell’assenza prima della sua fruizione;
- l’attività svolta fuori sede continua a essere disciplinata mediante autocertificazione mensile, secondo quanto previsto dalla disciplina contrattuale vigente.
FGU (Federazione GILDA UNAMS) Dipartimento Ricerca

